Decreto sviluppo, le novità sulle assunzioni a termine
Decreto sviluppo bis L. n. 221 del 17 dicembre 2012
Con la conversione in Legge del DL n. 179/2012 viene specificato che le disposizioni relative alla nascita ed alla crescita delle imprese start‐up innovative intendono favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile e contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale.
Per questo nel Decreto sviluppo bis sono state previste una serie di agevolazioni per le imprese di start‐up innovative, riportiamo le novità apportate in tema di assunzioni a termine.
Sono state confermate le disposizioni volte a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nell’ambito delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale proprio delle imprese start‐up innovative.
Viene rafforzata la possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato anche in caso di somministrazione a termine.
Inoltre si prevede, con specifico riferimento all’apposizione del termine, la non necessari età dell’indicazione delle causali giustificative riguarda anche la conclusione di contratti in somministrazione.
Viene ribadito che l’instaurazione del rapporto di lavoro a termine può avvenire per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi.
Si conferma la possibilità, entro il limite di durata massima, di stipulare più successivi contratti a tempo determinato senza l’osservanza degli intervalli temporali minimi tra l’uno e l’altro o anche senza soluzione di continuità.
La stipula di un ulteriore successivo contratto a termine, in deroga alla soglia dei 36 mesi, tra le stesse parti per lo svolgimento delle attività proprie delle start‐up, è consentita per la durata residua, 4 anni dalla data di costituzione di una start‐up, ovvero per il più limitato periodo fissato per le società già costituite.
Condizione imprescindibile per il ricorso a tale eventualità è che la stipulazione del contratto sia effettuata presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Infine il Decreto, per i contratti a tempo determinato stipulati per le attività inerenti all’oggetto sociale delle start‐up, precisa che gli stessi sono esclusi dalle limitazioni quantitative, favorendo in tal modo il ricorso a tali rapporti lavorativi.