Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: Appalti pubblici

Appalti pubblici tra digitalizzazione e semplificazioni

Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione – si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, dal quest’anno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L’ANAC informa di un’altra novità rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

Appalti pubblici: da ANAC indicazioni sulla compilazione del CEL

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 03 ottobre 2023, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL), ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.

Tale pubblicazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.. n. 36/2023, nelle more dell’aggiornamento da parte di ANAC dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice.

Fino a nuove indicazioni – chiarisce l’Autorità – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Come previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. L’ANC spiega che questa indicazione è necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione consente, inoltre, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Con una nota del 28 aprile scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il riavvio della procedura che consentirà il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.

Il Tar del Lazio ha, infatti, confermato la legittimità del Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 con le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, avvenuti nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (Allegato 1).

In considerazione della sentenza favorevole – si legge nella nota del MIT – verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell’anno 2021.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze di accesso alle risorse del Fondo (di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022), attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ nelle seguenti finestre temporali definite con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023 (chiusa)
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

Inoltre, in ordine alle modalità di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con l’articolo 14 comma 9 bis della legge 41/2023, introdotto in sede referente accogliendo la richiesta di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha previsto la possibilità che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno fornire all’impresa esecutrice copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in tal caso cumulando i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell’istanza.

Legge Europea 2019-2020: le novità per gli appalti pubblici

Entrerà in vigore il 1° febbraio 2022 la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 – recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Il provvedimento consta di 48 capitoli recanti disposizioni di natura eterogenea che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale in diversi ambiti, come beni e servizi e merci, sicurezza e giustizia, fiscalità e dogane, appalti pubblici, per adeguarne i contenuti al diritto UE.

In materia di appalti pubblici, all’art. 10 si introducono alcune sostanziali modifiche al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, affrontando alcuni dei profili di incompatibilità con la normativa europea sollevati con la procedura di infrazione n. 2018/2273. A tal proposito, la novità più rilevante contenuta nella Legge Europea è l’abrogazione dell’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori previsto dall’art. 105 comma 6 del Codice: si tratta di un’imposizione fortemente contestata da ANAEPA-Confartigianato Edilizia sin dalla sua introduzione, in quanto pone forti criticità per le imprese e le stazioni appaltanti poiché di difficile, o impossibile, applicazione.

In particolare, con le modifiche all’articolo 105, commi 4 e 6 del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

In precedenza, il comma 18 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (cd. decreto “Sblocca Cantieri”), ora abrogato, aveva introdotto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2023 relativamente alla sospensione dell’obbligo per gli operatori di indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori.

Viene inoltre prevista, tra le condizioni per l’affidamento delle attività in subappalto, l’insussistenza a carico del subappaltatore dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, e, conseguentemente, viene eliminato l’onere imposto al concorrente di dimostrare l’assenza in capo al suo subappaltatore dei suddetti motivi di esclusione.

In sostanza, si attribuisce al subappaltatore, e non già al concorrente principale, la dimostrazione della assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice.

Ѐ abrogata, inoltre, anche la lettera a) del comma 4 dell’art. 105, al fine di consentire l’affidamento del subappalto anche al soggetto economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Altre novità riguardano l’articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico in caso di giudizio definitivo per determinati reati ovvero in caso di presenza di determinate situazioni.

In particolare, viene meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.

Nel corso dell’esame in Commissione, è stata poi introdotta una misura che modifica il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80, come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b), del D.L. 76/2020, che prevede l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

La norma interviene specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.

Le nuove disposizioni in materia di appalti si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Europea, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Cantieri privati e appalti pubblici. Una fase straordinaria da affrontare con attenzione al territorio.

Vi sono alcuni temi che le associazioni di categoria hanno sollevato anni fa e che non sono stati mai risolti e forse nemmeno affrontati come quello relativo alla carenza di maestranze specializzate o quello, forse peggiore, della concorrenza sleale da parte della vicina svizzera che sottrae le migliori risorse assicurando loro stipendi insostenibili per le nostre imprese. 

Dal 2008 ad oggi il comparto casa ha vissuto una vera e propria crisi che ha falcidiato il numero degli operatori economici. In parallelo è stato perso il ricambio generazionale della manodopera che ritiene questi lavori poco attraenti e preferisce altre professioni meno faticose ma certamente anche meno sicure.

La battaglia condotta per gli appalti a km zero è iniziata almeno 5 anni fa’ ma nonostante le reiterate manifestazioni di adesione da parte degli amministratori pubblici e politici i passi avanti sono stati ben pochi anzi quasi nulli. 

Quindi se oggi le stazioni appaltanti pubbliche lamentano difficoltà nell’affidamento dei propri lavori la soluzione non può certo essere quella di limitare il “kilometro zero” giacché questo non esiste per l’inerzia degli stessi enti. 

Negli ultimi mesi è noto a tutti che i bonus fiscali legati alla riqualificazione energetica e alle ristrutturazioni hanno messo sotto pressione le imprese. Queste ultime dopo anni stanno recuperando il terreno perso ma far fronte alla domanda esponenziale non è semplice. 

“I lavori legati ai bonus fiscali – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio –   assicurano alle imprese entrate certe e in tempi rapidi, cosa che nei lavori pubblici non sempre si verifica.  Non solo, ma negli ultimi mesi vi è un altro fattore che ha condizionato fortemente il mercato ed è quello della carenza di materie prime e l’aumento del loro costo. Non da meno bisogna tenere in considerazione l’ulteriore elemento che sta incidendo negli ultimi anni sul comparto, quello della difficoltà e dei costi del conferimento nei centri di recupero del materiale inerte delle lavorazioni del comparto. Questi centri sono sempre meno a fronte dell’incremento della richiesta del mercato. Questo incide notevolmente sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista economico. Nonostante la task force coordinata dalla prefettura di Sondrio, anche per questo tema non ci sono immediate soluzioni.”

Una fase, quella di oggi, che possiamo quindi definire straordinaria e che pertanto va affrontata con strumenti nuovi, diversi e se possibile straordinari, quali, ad esempio, la creazione di Tavoli di confronto tra tutti i portatori di interesse, anche a livello mandamentale, in cui discutere  e valutare la condizione attuale e le possibili azioni da mettere in campo.

La situazione attuale ha portato molte imprese a privilegiare il mercato privato a discapito di quello pubblico anche se non depone certo a favore delle stazioni appaltanti né i tempi di pagamento né in molti casi i prezzi a base d’asta troppe volte penalizzanti e tirati all’osso. 

“In più occasioni – aggiunge Andrea Lorenzini, Vicepresidente provinciale dell’associazione – abbiamo cercato di far capire che il massimo ribasso negli appalti non è un dispetto compiuto ai danni dell’impresa ma spesso è un sistema deviato che si ripercuote negativamente su tutto il territorio. Amministrare bene la cosa pubblica non vuol dire risparmiare il maggior numero di risorse bensì vuol dire assicurare il mantenimento in ordine e la realizzazione opere di qualità per miglioramento della vita della comunità.”  

Gli effetti dei bonus fiscali non sono destinati a rimanere – come ben noto – eterni e quindi occorre ponderare bene le azioni da mettere in campo per affrontare e superare questa fase ed essere pronti a mantenere lo status raggiunto grazie al volano economico.

Va da sé che queste difficoltà non sono una peculiarità del nostro territorio ma si avvertono  in molte aree del paese; da qui è nata la proposta delle associazioni di categoria di prorogare gli effetti dei bonus fiscali proprio per evitare una concentrazione di commesse (private e pubbliche) a cui le imprese non riescono a far fronte. 

Settore costruzioni e appalti pubblici. Rincaro dei prezzi dei materiali.

A rischio la ripresa post-pandemia. Appello alle Stazioni Appaltanti.

Le conseguenze dell’emergenza sanitaria – nonostante gli indubbi passi avanti compiuti sotto il profilo sanitario – si stanno facendo sentire nel sistema economico e sta determinando fortissime ripercussioni nel mondo dell’impresa ed in particolare nel settore trainante per eccellenza e cioè quello delle costruzioni, del settore “Casa” e degli appalti pubblici.

Le imprese si trovano improvvisamente di fronte ad un aumento improvviso ed imprevedibile dei prezzi dei materiali e a notevoli ritardi nei tempi di consegna. Tale spinta al rialzo dei prezzi è oggettivamente indipendente dalla volontà e dalle scelte compiute dalle imprese.

Il rincaro improvviso, elevato e imprevedibile sta assumendo dimensioni critiche e le cause sono diverse e assai complesse; vi è in atto una spinta inflazionistica legata a logiche macroeconomiche e non da escludere qualche operazione di speculazione di cui le imprese però sono “vittime” al pari dei Committenti (Pubblici e Privati). Le imprese in sintesi non hanno alimentato questa spinta ma la stanno subendo.

Un evento quello del rialzo dei prezzi, imprevedibile e dettato da cause di forza maggiore esterne alle aziende esecutrici dei lavori. Per questo Confartigianato ha suggerito alle imprese, in particolare a quelle che lavorano nel campo degli appalti pubblici, di richiedere alle stazioni appaltanti e/o ai committenti una revisione prezzi.

Molte imprese che operano nel settore dell’edilizia e del comparto “Casa” e affidatarie di appalti pubblici, si sono infatti rivolte alle associazione di categoria per un supporto per la grave situazione venutasi a creare. Alle imprese sono state forniti alcuni possibili strumenti per far valere le proprie ragioni anche alla luce del fatto che tali casi sono contemplati dal “Codice dei Contratti Pubblici” che prevede per l’appunto degli strumenti a tutela delle imprese.

La questione però va affrontata nel suo complesso e le Stazioni Appaltanti devono verificare in autonomia ogni possibile soluzione per evitare che il tutto si traduca in una sospensione o in uno stop dei lavori pubblici o peggio ancora che tali rincari debbano gravare sulle spalle delle imprese o alimentare una deleteria guerra ad aggiudicarsi lavori non remunerativi.

L’auspicio è che le Stazioni Appaltanti del territorio prendano atto della situazione del tutto straordinaria ed imprevedibile e che venga da subito scongiurato uno stop ai lavori pubblici che finirebbe solo penalizzare tutto il territorio. 

CONTATTI