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Tag: Enea

Riqualificazione energetica e comunicazioni ENEA: errori non sanabili

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022).

L’Agenzia ha chiarito al riguardo che non è possibile avvalersi della suddetta regolarizzazione per le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, quale ad esempio la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella circolare l’Agenzia richiama una recente sentenza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

Broglio, come rispettare i nuovi requisiti tecnici per serramenti?

A pochi giorni dal webinar eco-superbonus informazioni pratiche per serramentisti, pubblichiamo l’intervento di Samuele Broglio dedicato a COME raggiungere i nuovi requisiti tecnici imposti per legge.

L’evento ha visto la partecipazione di aziende associate alle territoriali di Tutta Italia, specialmente di Sondrio, Brescia, Como, Udine, Trento, Cuneo, Alessandria, Pistoia, Ancona-Pesaro e Urbino.

Grazie all’esperienza del Moderatore Ennio Braicovich , ogni intervento si trasformato in un approfondimento puntuale e ricco di implicazioni direttamente applicabili.

Soprattutto nel caso di Samuele Broglio, noto per la sua rara capacità di sintesi del quadro normativo di settore.

Di seguito la sintesi dell’intervento pubblicata da Guidafinestra, media partner dell’evento, e il video integrale .

L’intervento di Samuele Broglio

E quindi, via al seminario con l’intervento di Samuele Broglio, normatore e responsabile della normativa di Confartigianato, sulle nuove regole per le trasmittanze termiche secondo l’Allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus. Un atto che viola in almeno un paio di punti il Regolamento Prodotti da costruzione, che è legge “anche” per l‘Italia. Non è stato tenero Broglio verso gli estensori dell’Allegato E.

E, poi, c’è pure il portale Ecobonus di Enea che non prevede l’estensione dimensionale dei valori di trasmittanza termica che è imposta dalla norma UNI EN 14351-1, “pure essa” legge europea, come ben si sa. La dichiarazione della trasmittanza finestra per finestra è obbligatoria, sempre secondo la EN 14351-1, solo nel caso delle dispersioni termiche di un edificio. Un tema non nuovo per Broglio che, e noi con lui, ha già intrecciato il fioretto con i tecnici di Enea a proposito dell’estensione dimensionale, in occasione del Serramentour di Roma.

Come fare le pratiche ENEA?

E allora come fare per le dichiarazioni da trasmettere ad Enea? “Se l’ente pretende – sbagliando – la dichiarazione del valore della trasmittanza termica serramento per serramento, e allora si inputi, ovvimente per la zona climatica E, il valore 1,3 W/m2K se questo è stato determinato correttamente applicando il metodo dell’estensione dimensionale ex EN 14351-1. Metodo che è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo economico e dallo stesso Enea“.

dall’articolo pubblicato da Guidafinestra

Rivedi l’intervento di Samuele Broglio

Samuele Broglio al Serramentour di Roma il 7 ottobre 2020

Informazioni e contatti

Ufficio Categorie e Mercato, referente Dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it)

Enea – Detrazioni fiscali per Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Casa

Invio all’ENEA dei dati sugli interventi conclusi nel 2020 sul sito “detrazionifiscali.enea.it”

Come noto è online il sito dell’ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/ per la comunicazione degli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali.

Il sito, disponibile dallo scorso 25 marzo 2020, permette di inviare i dati sugli interventi conclusi nel 2020 che danno diritto alle detrazioni fiscali per ECOBONUS, BONUS FACCIATE E BONUS CASA.

ENEA chiarisce che “a seguito dell’introduzione dei controlli sugli interventi di risparmio energetico che accedono alle detrazioni fiscali previste per l’ecobonus, ENEA ha introdotto l’obbligo di inserire i dati catastali. Questa modifica rappresenta una novità ed è stata implementata anche sul sito dedicato al bonus casa al fine di identificare con esattezza l’immobile oggetto dell’intervento.”.

Tale adempimento, sebbene sia in capo al beneficiario della detrazione fiscale, viene spesso svolto dall’impresa che ha eseguito i lavori.

Se come impresa avete sviluppato una modulistica di raccolta dei dati necessari alla compilazione della dichiarazione ENEA consigliamo di prendere visione del nuovo portale e delle indicazioni necessarie per la compilazione per aggiornare la modulistica stessa in quanto potrebbe non essere esauriente.

Con l’occasione ricordiamo che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

ENEA, Dichiarazione Obbligatoria anche per ristrutturazioni edilizie

Le aziende possono informare i  propri clienti: è finalmente possibile effettuare la dichiarazione obbligatoria prevista dalla Finanziaria 2018.

La Legge Finanziaria 2018 riportava esplicitamente l’obbligo di effettuare una dichiarazione obbligatoria all’ENEA anche per gli interventi che, pur utilizzando le leggi per la ristrutturazione edilizia, vantavano un impatto sul risparmio energetico.

Solo ora, ad un anno di distanza, è disponibile on line il portale specificatamente dedicato a queste dichiarazioni.

1. Che cosa bisogna dichiarare all’ENEA?

La dichiarazione va fatta per tutti gli interventi edilizi e tecnologici effettuati nel 2018 che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art. 16.bis del DPR 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) e successive modificazioni.

Nella Guida Rapida ENEA è disponibile l’elenco dettagliato degli interventi edilizi e tecnologici per i quali è obbligatoria la dichiarazione.

2. Chi deve preoccuparsi di effettuare  la dichiarazione obbligatoria?

Chi beneficia delle detrazioni previste per gli interventi di cui al punto precedente (clienti).

3 Quale è il portale dedicato alla Dichiarazione Obbligatoria?

ristrutturazioni2018.enea.it

4. Come effettuare la Dichiarazione Obbligatoria?

Inserendo (o facendo inserire) i dati richiesti. Utile consultare la Guida Radida ENEA disponibile on line.

5. Cosa devono o possono fare le aziende artigiane per i propri clienti? 

Le aziende che hanno effettuato nel 2018 un intervento di cui al punto 1 non sono obbligate a informare nessuno. Possono  però identificare i clienti  per i quali hanno lavorato e informali evitando loro il rischio di perdere le detrazioni di cui hanno diritto.

6. Come identificare i clienti da informare?

Possono essere informati  tutti i clienti, oppure esclusivamente quelli che hanno pagato con bonifico per detrazione (facile identificarli osservando i bonifici decurtati dell’8% ), usando la causale ‘Ristrutturazione Edilizia’. 

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli interventi per impedire  atti illeciti (grate, cancelli, persiane di sicurezza), mentre sono compresi gli elettrodomestici eventualmente inseriti nel “bonus mobili”.

7. Come informare il cliente?

Con una comunicazione via mail: “Caro cliente è nostra cura avvisarti che, come previsto dalla Finanziaria 2018, per accedere alle detrazioni è  COMUNQUE NECESSARIO dare comunicazione all’ENEA, anche se si è optato per i bonifici con causale ‘Ristrutturazione edilizia’.

Poiché dal 21/11/2018 l’ENEA ha messo a disposizione il portale per effettuare tale dichiarazione, questa va inviata entro il 21/2/2019, pena il rischio di perdere la detrazione.

Tale dichiarazione non necessita dell’intervento di un tecnico, ma può essere fatta direttamente dall’utente finale sull’apposito portale dell’ENEA”.

Informazioni ufficio Categorie e Mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it 0342.514343

 

 

 

 

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