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Tag: Legge Regionale

Tatuaggi e piercing: approvata la nuova Legge Regionale per il settore

È stata pubblicata sul supplemento n. 30 del Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (27 luglio 2021) la Legge Regionale n. 13 che regola le attività di tatuatore e piercer.

La nuova Legge Regionale è già in vigore e introduce importanti cambiamenti su vari aspetti. Uno dei punti cardine riguarda la formazione abilitante: per gli operatori di tatuaggio e di piercing viene infatti introdotto l’obbligo di frequenza di corsi specifici di 1.500 ore (1.000 ore di attività teorico-pratiche e 500 ore di tirocinio) con l’obiettivo di fornire adeguate competenze in materia di anatomia, fisiologia, patologia dell’apparato cutaneo, tecniche pratiche di tatuaggio e del piercing, rischi connessi alla salute, norme igienico-sanitarie e di prevenzione. Nel testo viene specificato che gli operatori già in possesso dell’attestato di competenza regionale relativo al profilo professionale di operatore tatuaggi e piercing, sono esentati dall’obbligo di frequenza dei nuovi corsi.

Una novità che riguarda tutti gli operatori, anche quelli che già operano al momento di entrata in vigore della Legge,  consiste l’introduzione dell’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento a cadenza triennale

La norma specifica inoltre una serie di requisiti e di divieti per l’esercizio dell’attività introducendo specifiche disposizioni nei confronti dei potenziali clienti minorenni. 

Novità anche sulle informazioni da rendere al cliente: dall’affissione in negozio delle informazioni relative all’avvenuta formazione dell’operatore, ai materiali e prodotti utilizzati, ai rischi legati all’esecuzione dei tatuaggi e piercing, con l’obbligo di far sottoscrivere al cliente il consenso informato.

Pesanti sanzioni sono previste per gli operatori che risulteranno inadempienti a seguito di verifica da parte del Comune e dell’ATS per gli aspetti di loro competenza.

Le Disposizioni attuative previste dalla legge stessa sono state approvate il 21 dicembre 2021 con delibera n. dgr 5796/2021 e sono state pubblicate sul BURL del 30 dicembre 2021.

Nelle Disposizioni sono disciplinate:

  • modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti (allegato 1); 
  • riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2); 
  • informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3);
  • requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4);
  • modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5);
  • contenuti del modulo di consenso informato da far firmare ai clienti e ai minorenni (allegato 6); 
  • modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing (allegato 7).

La delibera stabilisce che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possono continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali: protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

Per i dettagli rinviamo alla delibera contenente le disposizioni attuative.

Panificatori, il decreto che definisce pane fresco e pane conservato

Distinguere tra pane fresco e pane conservato? Già si deve, ma dal 19 dicembre 2018 ancora di più.

Tra pochi giorni entrerà in vigore Decreto Interministeriale 131-2018. In pochi articoli si forniscono informazioni chiare e vincolanti su cosa può essere definito pane fresco e cosa no e come informare correttamente il cliente.

La corretta informazione del consumatore sul pane fresco  era già stata oggetto di attenzione ed intervento normativo da parte di Regione Lombardia. 

Ora anche i Ministeri competenti intervengono sul tema  in attesa di ulteriori approfondimenti normativi.

Pane fresco è  il pane ottenuto secondo un processo di produzione continuo, senza che vi siano interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione. Unica eccezione il  rallentamento del processo di lievitazione.  

Non è pane fresco quello realizzato con l’uso  additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

Il Processo di produzione è continuo se ha una durata massima di 72 ore comprese tra l’inizio della lavorazione e la vendita del pane.

Pane conservato o a durabilità prolungata è il pane non preimballato per il quale la procedura di produzione prevede un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi già sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa (ad es. pane precotto surgelato o meno).

Foto: Greatitalianfoodtrade

Il Panificatore nel momento della vendita deve fornire  adeguata informazione riguardo il metodo di conservazione utilizzato nel processo produttivo del pane conservato nonché le modalità per la sua conservazione ed il consumo.

Ciò si realizza tramite un’apposita dicitura da riportare sul cartello negli specifici comparti in cui viene collocato il pane conservato.

Gli incarti ed imballi che non rispettano le disposizioni del decreto possono essere utilizzati fino a 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto.

Si raccomanda lettura attenta del testo del decreto interministeriale e, soprattutto, il commento dell’avvocato Dario Dongo su Great Italian Food Trade.

Per informazioni contattare Ufficio categorie e Mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it

 
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