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Tag: Riqualificazione energetica

Riqualificazione energetica e comunicazioni ENEA: errori non sanabili

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022).

L’Agenzia ha chiarito al riguardo che non è possibile avvalersi della suddetta regolarizzazione per le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, quale ad esempio la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella circolare l’Agenzia richiama una recente sentenza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

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