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Tag: Wila

Wila – San.arti: sospensione versamenti

I Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa San.Arti. e W.i.l.a. hanno deciso, considerato il perdurare dall’emergenza COVID-19, di prorogare l’adozione di misure straordinarie a sostegno di tutte le aziende artigiane iscritte.
Pertanto, analogamente con quanto previsto dall’art.18 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23:
• le imprese artigiane iscritte a San.Arti. e a W.i.l.a. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
La sospensione dei termini è limitata alle imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.
• le imprese artigiane iscritte a San.Arti. e a W.i.l.a., con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
La sospensione dei termini è limitata alle imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.

Si informa che entrambi i Fondi continueranno comunque a garantire la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.
Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento ai mesi di paga rientranti nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità.

CORONAVIRUS: BILATERALITA’ ARTIGIANA

Covid-19: le novità dell’INAIL e l’assistenza del Patronato INAPA. La sicurezza sul lavoro. Le prestazioni di WILA.

L’emanazione dei vari DPCM, del “Protocollo condiviso” del 14 marzo tra le associazioni di categoria datoriali e sindacali con il Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché le prossime fasi di riapertura delle attività, ci vedono coinvolti nella più ampia diffusione di alcune importanti notizie per le aziende artigiane.

Per questo portiamo alla vostra attenzione:

– Covid-19 malattia/infortunio: circolare 13/2020 INAIL – Assistenza del Patronato
– Protocollo sicurezza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
– prestazione WILA per l’acquisto dei DPI – assistenza ufficio welfare e bilateralità

COVID-19 malattia/infortunio, le novità dell’Inail e l’assistenza del Patronato INAPA

Nel caso di azienda chiusa il cui lavoratore sia colpito dal Virus Covid 19 l’assenza deve essere trattata come “malattia” e questo vale anche per il periodo di quarantena.
Il Decreto Legge “Cura Italia” 18/2020 ha previsto alcune regole specifiche che riguardano la tutela infortunistica per chi è stato contagiato in occasione dell’attività lavorativa, considerando tale contagio a tutti gli effetti come un infortunio sul lavoro, estendendo al Coronavirus una tutela già esistente per altre patologie di origine virale. 
La norma quindi ammette che, in caso di contagio da Covid-19 sul lavoro, il lavoratore sia coperto dalla tutela assicurativa INAIL, riconducendo tale patologia alla causa virulenta.
Precisiamo che il contagio avvenuto in occasione di lavoro non comporta che per qualsiasi contagio si acceda alle tutele INAIL, ma devono essere presenti delle specifiche condizioni. Un evento viene considerato infortunio quando sono contemporaneamente presenti: la causa violenta, la lesione e l’occasione di lavoro. 
Mancando anche solo uno di questi elementi non siamo in presenza d’infortunio, ma di malattia comune.

L’occasione di lavoro in una situazione di infezione virale generalizzata come quella che stiamo vivendo, è senza dubbio l’elemento più difficile da valutare e diviene veramente difficile individuare se il virus sia  stato contratto in ambiente di lavoro o fuori da questo.

La circolare INAIL n. 13/2020 precisa che ci sono situazioni in cui la presunzione di origine professionale/lavorativa è facile da individuare ; ad esempio per tutti gli operatori in ambito sanitario quali medici, infermieri, inservienti e coloro che si occupano dei servizi di pulizia, manutenzione, cucina e simili; ovvero le figure che garantiscono il funzionamento di una struttura sanitaria. 
La motivazione della applicazione della “presunzione” che la contrazione del virus dipenda dall’occasione di lavoro è da ricercarsi nella altissima possibilità che gli operatori della sanità hanno di venire contagiati in relazione alla necessità di operare in presenza delle persone che devono essere assistere.

Ad una situazione di alto rischio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza. In via esemplificativa : gli addetti al front-office, i cassieri, addetti alle vendite/banconisti etc.

Per questo la circolare prevede che per aprire un caso di malattia-infortunio ci devono essere: un certificato medico che metta in stretta correlazione il lavoro eseguito con il contagio avvenuto, con indicazioni precise da parte del medico, una denuncia d’infortunio telematica da parte del datore di lavoro e un documento che confermi la diagnosi di contagio.
Nei casi in cui l’INAIL non ravveda la presenza di tutte queste concause e soprattutto che il virus sia stato contratto in occasione di lavoro, la pratica d’infortunio verrà declassata a malattia e verrà trasmessa direttamente all’INPS.
Altro elemento importante da tenere presente è che l’infortunio indennizzato dall’INAIL, con il riconoscimento del nesso causale tra la prestazione lavorativa e l’infezione contratta, non è computato ai fini della determinazione dell’oscillazione in malus del tasso applicato all’azienda, non determinando così nessun effetto negativo sul premio INAIL dell’azienda.

Il servizio del Patronato Inapa per i datori di lavoro e i loro lavoratori  

A seguito di quanto sopra ricordiamo che Confartigianato, da sempre vicino alle esigenze delle imprese, tramite il proprio Patronato INAPA sarà a disposizione per seguire le pratiche dei lavoratori coinvolti, in modo completamente gratuito, successivamente alla denuncia d’infortunio fatta dall’azienda .
Il Patronato Inapa ha stipulato una collaborazione con un medico specializzato, al fine di garantire una corretta valutazione sanitaria legata all’epidemia in essere. 
Per questo invitiamo i datori di lavoro a segnalare ai propri dipendenti tale opportunità.
Ricordiamo che il Patronato Inapa a titolo completamente gratuito è altresì a disposizione per i titolari, i soci, i collaboratori delle imprese che necessitano di assistenza per gli eventi d’infortunio o malattia professionale.

La sicurezza sul lavoro, Protocollo e prescrizioni in vista della fase 2 (apertura)  

Le imprese che riapriranno dovranno seguire sia le disposizioni del “Protocollo condiviso” sia le altre prescrizioni che le autorità (nazionali e regionali) stanno elaborando in questi giorni e che saranno rese note in vista della fase 2 (riapertura).
Gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione avranno un ruolo centrale in quanto si pongono il fondamentale obiettivo di salvaguardare la  salute di tutti gli operatori (artigiani titolari, dipendenti, collaboratori) rispetto al rischio di contagio da Covid 19 ( e non solo). 

Prestazione straordinaria WILA PER LE IMPRESE  

Il Consiglio di Amministrazione di WILA – fondo riservato ai lavoratori – in via straordinaria e vista la situazione ha previsto una prestazione a favore delle imprese con dipendenti,regolarmente iscritti al Fondo Wila, in attività o che riprenderanno nei prossimi mesi e che dovranno dotare i loro lavoratori dei presidi sanitari di protezione individuale per Covid-19.
La prestazione prevede il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato nel periodo che va dal 1°marzo al 31 ottobre 2020. 
Tale prestazione è richiedibile una sola volta, in caso di più fatture si dovrà presentare un’unica richiesta, allegando tutte le fatture. Il termine per la presentazione è di 24 mesi dalla data della fattura.
I presidi sanitari ammessi devono essere conformi alle norme vigenti e sono: 
•    mascherine 
•    guanti 
•    occhiali di protezione. 

Il rimborso è previsto nei limiti del massimale: 
• aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00 
• aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00 
• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00 
• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00


La documentazione da allegare :
– modello di richiesta Wila
– uniemens aziendale del mese di ripresa per l’azienda sospesa; l’ultimo disponibile per l’azienda in attività
– fatture di acquisto
– copia del pagamento fattura (bonifico o altro).

Il nostro ufficio welfare e bilateralità è disponibile a dare informazioni ed istruire la pratica in modo completamente gratuito.

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