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Origine ingrediente primario degli alimenti, pubblicato il Regolamento 775/2018

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La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento 775/2018 dedicato all’origine dell’ingrediente primario di un alimento. Dal  1 aprile 2020 trasparenza e chiarezza  solo per alcuni prodotti. 

Foto Great Italian Food Trade

Lo scorso 29 maggio è stato pubblicato il  Regolamento 775/2018, recante modalità di applicazione dell’Articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento 1169/2011.

Il poco atteso e molto temuto Regolamento 775/2018 doveva essere pubblicato entro il 13 dicembre 2013. Tuttavia la norma ha visto  la luce solo ora con quasi cinque anni di ritardo per le ragioni già esposte.

A partire dal 1 aprile 2020, ai sensi del Regolamento 775/2018  l’origine dell’ingrediente primario dovrà essere fornita se diversa da quella indicata per l’alimento di cui fa parte.

Come indicare l’origine dell’ingrediente primario?

a)  con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

I)  «UE», «non UE» o «UE e non UE» 

II)  una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; 

III)  la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; 

IV)  uno o più Stati membri o paesi terzi;

V)  una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

VI)  il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b)  oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’ a­limento)» . Possibili altre frasi di uguale tenore comprensibili per il consumatore.

Esenzioni

 

Il Regolamento 775/2018 non si applicherà  a tutti gli alimenti prodotti o commercializzati in Europa. Ignorate  le richieste  di Confartigianato Alimentazione  e di moltissime altre associazioni  di tutti i paesi europei.

Il regolamento 775/2018  riconosce che le indicazioni di origine di un alimento   parte  di IGP o marchi d’impresa o tutelate da accordi di scambio internazionali rientrino nell’ambito di applicazione dell’Articolo 26.3.

Tuttavia  per queste tipologie di prodotti la Commissione resta “in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26 paragrafo 3“.

Un modo come un altro  per dire addio a trasparenza e correttezza delle informazioni al consumatore su tutti gli alimenti per i quali è facile  che l’alimento e l’ingrediente primario  abbiano origine diversa.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Categorie e Mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it). 

 

 

 

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