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Tag: Appalti

Appalti e affidamenti sotto-soglia: la circolare del MIT

Con la circolare del 20/11/2023, n. 298 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tornato a fornire chiarimenti sulle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L’articolo 50, in particolare prevede che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (definite all’art. 14 dello stesso Codice), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);

e) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Attraverso tali disposizioni, spiega il MIT, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il MIT precisa che viene fatta salva, al contempo,  la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Al riguardo nella circolare si ribadisce che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma quindi che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

– del principio del risultato;

– degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;

– dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Il Ministero conclude confermando che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”, e contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l’anno 2022 ed è ripartito come segue:

• il 34% alla categoria “piccola Impresa”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr. n. 207/2010 o in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010;

• il 33% alla categoria “media Impresa”, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207 del 2010;

• il 33% alla categoria “grande Impresa”, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

L’accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

• a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

• b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

• c) somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

• d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti interessati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun Intervento, un Modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima Piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31 gennaio 2023.

SOA anche per appalti privati: webinar 3 ottobre

Caro-materiali: compensazioni più rapide per gli appalti pubblici

Le stazioni appaltanti dovranno procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021. È l’invito del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, rivolto alle principali stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.), in una circolare del 5 aprile scorso. In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il decreto-legge n. 121/2021, il quale interviene solo qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti. La circolare sottolinea che il trasferimento delle risorse del Fondo alle stazioni appaltanti “non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti erogabili a valere sulle risorse proprie”.

La circolare è stata inviata dopo la firma, avvenuta il 4 aprile, del decreto direttoriale che definisce le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrate nel secondo semestre del 2021 (rispetto alla media del 2020), calcolate a partire dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, dalle Camere di commercio e dai Provveditorati alle opere pubbliche. Particolarmente consistenti, sopra il 70%, sono stati gli aumenti per l’acciaio, con una punta del 113% per i nastri in acciaio usati nelle barriere stradali e dell’84% per le lamiere in acciaio Corten. Per il legname è stato rilevato nel secondo semestre dell’anno scorso un incremento dei prezzi del 78%, per il bitume del 36%.

Inoltre, allo scopo di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 il Ministro ha firmato il decreto che semplifica la procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo. In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la richiesta di accesso al Fondo utilizzando un’apposita piattaforma e un formato standard attraverso il quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. In questo modo, gli uffici del Mims potranno procedere in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese.

Per quanto alle imprese appaltatrici, la procedura è rimasta invariata. Si deve procedere entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, avvenuta il 5 aprile, del modulo di richiesta del riconoscimento della compensazione al direttore dei lavori.

La regolamentazione locale degli appalti a favore della territorialità

Proposte normative  per un sistema di appalti a “Km 0”. Disponibile la nuova versione del “Regolamento Tipo” per le stazioni appaltanti.

Presidente Gionni Gritti

Non si ferma l’azione di Confartigianato Imprese Sondrio per la valorizzazione delle imprese del territorio nel settore degli appalti pubblici; una doverosa battaglia che ha preso il via nel 2016 e che oggi (fase 3 dell’emergenza sanitaria) assume se possibile un nuovo ed importante carattere.

Dopo le modifiche apportate al “Codice degli appalti” introdotte dal Decreto cosi detto “Sblocca Cantieri” e a seguito dell’aggiornamento delle “Linee guida” n.4 dell’ANAC, nel mese di maggio 2020 è stata elaborata e pubblicata la nuova versione del “Regolamento Tipo” per il perfezionamento degli affidamenti sotto soglia comunitaria.

Prof. Bruno Di Giacomo Russo

La versione aggiornata del “Regolamento Tipo” è contenuta anche all’interno di una più ampia e approfondita pubblicazione della Collana di quaderni “La nuova amministrazione italiana” (Casa editrice Libellula Edizioni), specializzata in temi di livello universitario e di ricerche correlate.

Il testo del “Regolamento Tipo” è visionabile e a disposizione sul sito ufficiale di Confartigianato Imprese Sondrio al link https://bit.ly/3ij9sMv.

Confartigianato Sondrio, per illustrare le novità inserite nel Regolamento ha registrato nei giorni scorsi un importante ed interessante Webinar nel quale il Presidente Gionni Gritti ha intervistato gli autori del volume, l’Avv. Giuseppe Rusconi del Foro di Lecco e il Prof. Bruno Di Giacomo Russo, costituzionalista e docente presso l’Università Milano Bicocca. I  relatori del seminario si sono  soffermati sullo stato dell’arte della normativa sugli affidamenti nei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria. 

Avv. Giuseppe Rusconi

“Con questa iniziativa formativa in video – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio Gionni Gritti – è stato approfondito uno dei temi che da tempo ci sta a cuore come attori del territorio e come rappresentanti delle Micro e Piccole Imprese. Da diversi anni stiamo portando avanti questa azione sindacale coinvolgendo i legislatori sia a livello nazionale sia a livello regionale. A livello locale abbiamo rivolto un appello a tutte le Amministrazioni e alle Stazioni Appaltanti facendo leva sulla valorizzazione delle imprese locali negli affidamenti pubblici sotto la soglia comunitaria.”

“Il Diritto della Comunità Europea – ha affermato l’avvocato Giuseppe Rusconi nel corso del seminario on line – è sempre molto attento nel sottolineare tutte le modalità applicative di queste buonea pratiche utili per favorire la partecipazione agli appalti delle Micro-Piccole e Medie imprese… a partire dallo Small Business Act del 2008, che introduce un principio dirompente nell’ordinamento europeo e poi italiano, che è questo: ‘pensa prima al piccolo’”.

“Rispetto all’edizione precedente del Regolamento Tipo – aggiunge il Professor Bruno Di Giacomo Russo – ora abbiamo un quadro normativo generale più solido, che ci permette di declinare quello che è già avvenuto ed è passato un po’ in sordina; l’introduzione, con il Decreto Fiscale, del Comma 13 all’art. 95 del Codice degli appalti. Con grande soddisfazione abbiamo seguito il percorso legislativo che ha portato all’approvazione di questo emendamento che modifica il Codice dei Contratti ed è una novità importante. Ci sono alcune disposizioni all’interno di questo complesso normativo che aiutano a pensare ad un sistema a favole della territorialità e delle Micro-Piccole imprese.”

 “La battaglia e l’azione di lobby condotta in questi anni ha impegnato l’associazione sia con i propri dirigenti elettivi sul territorio e all’interno delle categorie sia con il lavoro degli uffici supportati da un pool di qualificati professionisti esterni. L’obiettivo di questa nuova azione – conclude il Segretario Provinciale di Confartigianato Imprese Sondrio, Alberto Pasina – è quello di fornire alle imprese, ai professionisti, ai tecnici e a tutti gli addetti ai lavori un valido strumento di lavoro nonché un aggiornamento normativo in materia. L’associazione in questi giorni invierà una copia del nuovo  “Regolamento Tipo” – unitamente al link per poter raggiungere e visionare il Seminario di approfondimento – a tutte le stazioni appaltanti della nostra provincia. Allo stesso tempo la nuova versione del Documento sarà inviata anche agli uffici del nostro sistema sia a livello regionale sia a livello nazionali con lo scopo di riprendere le interlocuzioni con i legislatori”.

L’avvocato Giuseppe Rusconi e il professor Bruno Di Giacomo Russo, autori del testo nonché curatori e relatori del Webinar visionabile al link https://bit.ly/2NGtFxo, sono disponibili per ulteriori approfondimenti e consulenze sul tema da parte di chiunque sia interessato.

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