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Tag: Edilizia

Nuove FAQ CNCE su congruità della manodopera edilizia

In data 17 aprile 2024, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.

Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.

Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

Patente a crediti: posta la fiducia dal Governo per il Dl PNRR

Lo scorso 16 aprile 2024 è stata approvata la questione di fiducia posta dal Governo sul testo del decreto-legge PNRR che, come noto, introduce una serie di misure che impattano fortemente sull’edilizia.

In particolare, l’articolo 29, al comma 19, prevede una modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) rivitalizzando l’articolo 27 che prevedeva la “patente a punti” rinominata come “patente a crediti”.

La Confederazione e Anaepa Confartigianato Edilizia sono intervenute col Governo riuscendo ad ottenere una limitazione dell’impatto della norma.
L’azione politico-sindacale è consistita in una forte opposizione al provvedimento con la presentazione di un unico emendamento soppressivo dell’articolo 29, ma contemporaneamente è stata avviata un’azione di interlocuzione con il Ministro e il ministero competente poiché era chiara, sin da subito, la volontà di non retrocedere dalla scelta fatta.

Gli elementi principali e le proposte emendative presentate da Confartigianato che hanno trovato accoglimento sono state:

  • al comma 2 dell’articolo 29, con la discussione parlamentare e le interlocuzioni presso il ministero Confartigianato è riuscita a far reintrodurre il riferimento al contratto stipulato dalle “associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, al posto del “contratto collettivo nazionale territoriale maggiormente applicato”. Il riferimento esplicito all’attività oggetto del subappalto accoglie la richiesta confederale volta a consentire alle imprese l’utilizzo del contratto di riferimento connesso all’attività specifica anche nel subappalto;
  • al comma 3, con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamenti relativi alle elusioni delle norme contrattuali legate alla somministrazione di lavoro, è stato esplicitato il principio di “proporzionalità” dell’irrogazione delle sanzioni.

In merito alla “Patente a punti/crediti” che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, art. 89, comma 1, lettera a), segnaliamo che la prima modifica riguarda il campo di applicazione poiché sono stati esclusi “coloro che effettuano mere forniture e prestazioni di natura intellettuale”.
Contemporaneamente è stato introdotto un riferimento alle imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, per i quali è richiesto il possesso di un documento
equivalente rilasciato dal loro Paese di origine, la cui applicabilità operativa desta qualche perplessità.

Rispetto ai requisiti necessari per il rilascio della patente, rimane invariato il possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio e del DURC; per il DURF e per il DVR è stata inserita la necessaria dizione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. 

Relativamente al requisito di adempimento della formazione è stato aggiunto che tale formazione deve riguardare anche i prestatori di lavoro; infine, è stato aggiunto il requisito della designazione del RSPP (sempre nei casi previsti dalla legge).

Al fine del rilascio della patente a crediti, è stata introdotta la possibilità di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Nei commi 3 e 5 vi è l’accoglimento della richiesta di demandare a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande per l’ottenimento della patente e dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale (fissato a 30 crediti per tutti), nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 27 del TU Sicurezza nel quale si specifica che la patente è revocata, con l’impossibilità per gli stessi di ripresentare la domanda di 12 mesi successivi, in caso di dichiarazioni non veritiere di possesso dei requisiti.

In merito alle decurtazioni dei punteggi, segnaliamo che è stato sostanzialmente modificato il provvedimento con l’introduzione di un allegato al TUS rubricato come allegato I-bis “Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”, che contiene anche i suggerimenti di Confartigianato e parzialmente accoglie la richiesta di mitigare le cause di decurtazione dei crediti nel caso di infortunio.

Nella nuova formulazione del testo è stato inoltre inserito il comma 7 che dà risposta alla nostra richiesta di definire il “momento” da cui decorre il riconoscimento delle  responsabilità che è stato individuato con le “sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzione”.

Con il comma 10 è stato armonizzato il “potere di sospensione” con quanto già previsto dal TUS all’articolo 14.
Al comma 13 è formalizzata la procedura, in capo all’Ispettorato, per svolgere un’attività di monitoraggio di funzionalità entro 12 mesi (quindi entro il 1° ottobre 2025), nei fatti accogliendo la richiesta di una sperimentazione della patente a crediti.

Non è stata, invece, risolta la difformità tra i 70.000 euro individuati per il Durc di congruità e i 500.000 euro per l’applicazione delle sanzioni.

L’esenzione dalla patente a crediti per le imprese attestate SOA è stata invece limitata alle sole attestazioni in classifica pari o superiore alla III.

Infine, rispetto al testo iniziale, sono state incrementate le sanzioni per le violazioni relative alla patente a crediti.

In merito all’iter, il testo dovrà ora essere approvato al Senato, ma tenuto conto dei tempi limitatissimi, si dovrebbe mantenere inalterato.

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Venerdì 12 aprile 2024 il Consiglio dell’UE ha formalmente adottato la nuova Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD), che a breve sarà tradotta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della Direttiva nella loro legislazione nazionale.

Con la direttiva viene definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l’UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L’obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033. Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1º gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri.

Secondo le stime UE, l’adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’UE, di oltre la metà del consumo di gas dell’UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia. Attualmente circa il 35 % degli edifici dell’UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

Su bonus edilizi 283 modifiche in 4 anni. Tutelare diritti di imprese e cittadini

La normativa sui bonus edilizi ha subìto, da maggio 2020 ad oggi, ben 283 modifiche e chiarimenti che hanno destabilizzato il mercato, la pianificazione dei lavori e l’impegno finanziario per la loro copertura, con inevitabili ripercussioni sull’esecuzione.

L’ennesimo intervento di modifica previsto dal decreto legge 39/2024, adottato senza un preventivo confronto con le Associazioni del settore, cambia nuovamente le regole ‘in corsa’, riducendo ulteriormente le deroghe alle opzioni per sconto e cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi e accentuando le difficoltà operative di migliaia di imprese e committenti.

Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato, Cna, Casartigiani, nel corso di un’audizione svoltasi lo scorso 11 aprile davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Nonostante le comprensibili esigenze di tenere sotto controllo i conti pubblici, le tre Confederazioni mettono in evidenza che il provvedimento incide pesantemente, sia nel metodo sia nel merito, su accordi contrattuali già conclusi che ora vengono vanificati con effetti retroattivi penalizzanti.

Confartigianato, Cna, Casartigiani auspicano pertanto l’adozione di una serie di interventi da parte del Parlamento per riportare equilibrio in alcune situazioni meritevoli di tutela e per salvaguardare i diritti di cittadini e imprenditori. Un esempio su tutti è la diversità di trattamento riservata ai territori colpiti da eventi calamitosi che, come nel caso dei crateri sismici dell’Emilia-Romagna o della Sicilia, non potranno più avvalersi dello sconto o della cessione, con gravi ripercussioni sulla ricostruzione.

Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0 sottoposti a nuove misure di monitoraggio, sollecitano un intervento chiarificatore che consenta alle imprese di poter continuare a compensare i crediti, nell’attesa del decreto direttoriale che deve definire il nuovo modello per comunicare che permetterà il monitoraggio dei citati crediti. Vanno assolutamente evitati problemi finanziari alle imprese per la scadenza dei versamenti unitari del 16 aprile 2024.

Tavolo MIT “Piano Casa”: le misure di semplificazione

Il Mit annuncia un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio.


Si tratterebbe di una serie di misure che dovrebbero confluire in un decreto-legge (che potrebbe essere emesso a fine aprile), con la finalità di gestire le piccole difformità di natura formale su immobili o unità immobiliari che la normativa vigente non consente di sanare e che ostacolano la realizzazione di interventi di manutenzione anche ordinaria, limitandone, nei fatti, anche la commerciabilità. Al contempo, verrebbero sbloccate migliaia di pratiche ancora inevase a causa della frammentarietà della disciplina di settore, che non permette all’Amministrazione di fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento della legittimità degli immobili.

La ratio è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa.

In particolare, come “lievi difformità edilizie” si considereranno:
1. difformità di natura formale quali, ad esempio, varianti ante ’77;
2. ⁠difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
3. difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi. La disciplina della “doppia conformità” richiederebbe un chiarimento normativo poiché prevede, oggi, la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Queste le linee di indirizzo presentate giovedì 4 aprile nel corso del tavolo “Piano casa”, tenutosi al Mit alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia.

In merito a tali problematiche, il Mit ritiene necessario intervenire nel medio e lungo termine con il riordino del testo unico dell’edilizia e della normativa in materia di costruzioni, al fine di semplificare la disciplina di settore e riordinare i rapporti tra la legislazione statale e regionale.

Bonus edilizi: come cambia lo sconto in fattura e cessione del credito

Lo scorso 30 marzo 2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75, è entrato in vigore il Dl n. 39/2024 che, tra l’altro, interviene sul regime delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito in luogo delle detrazioni da bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate in un suo comunicato ha riepilogato le principali modifiche contenute nel provvedimento.

Il comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Dl n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 3, è previsto che la deroga del precedente comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4, specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Dl n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, infine, il comma 5, dispone che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia:

a)    per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila

b)    per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila

c)    per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Né è concessa deroga per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del Dl n, 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione. E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. Risulterebbe positivo un avvio, quanto prima, delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il 2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2024 il decreto MIT 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative di accesso al Fondo, introdotto dal Dl Aiuti (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), per far fronte agli aumenti eccezionali dei costi di materiali da costruzione e energia negli appalti pubblici.

Le stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

Le domande di accesso al Fondo devono comprendere:

  1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG );
  2. i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  3. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  4. l’entità del contributo richiesto;
  5. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le istanze di accesso possono essere presentate entro le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Entro trenta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Linee Guida Privacy del settore edile

Lo scorso 14 marzo 2024 sono state presentate presso il Senato della Repubblica le “Linee Guida Privacy del settore edile”.

Le Linee guida sono state predisposte da ANAEPA – Confartigianato Edilizia, Ance, CNA, e Legacoop produzione e servizi, al fine di fornire supporto in materia di privacy alle imprese del settore delle costruzioni.

La registrazione dell’incontro di presentazione del materiale si può rivedere cliccando qui.

Granelli su Direttiva Ue: “Passare da era disordinata del superbonus a stabilità incentivi climabonus”

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli interviene sulla direttiva case green approvata dal Parlamento europeo sottolineando: “L’Italia ha dimostrato, con il sistema degli eco bonus, una buona capacità di intervento per la messa in efficienza degli edifici.

Partiamo da una condizione certamente più avanzata rispetto ad altri Stati europei, ma l’ambizione della nuova direttiva sulla efficienza energetica pone certamente delle sfide impegnative che possono essere affrontate soltanto attraverso una adeguata politica nazionale ed europea tesa a valorizzare il nostro patrimonio di edilizia residenziale. Gli investimenti green sulle case hanno un ritorno positivo non soltanto in termini di risparmio energetico, ma anche per quanto concerne il valore economico degli immobili e le condizioni di miglior comfort nelle abitazioni”.

Alcuni dati forniscono un quadro del perimetro dell’intervento. In Europa il 40% dei consumi finali di energia e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra è rappresentato dagli edifici. La transizione green degli edifici richiederà investimenti privati e adeguate politiche pubbliche di accompagnamento, a fronte di un patrimonio abitativo che per i tre quarti (72%) è costruito prima del 1980. Sul fronte dell’efficienza energetica, a marzo 2024 in Italia il 30,7% degli immobili residenziali sono collocati nella classe energetica meno efficiente (classe G) e il 23,4% nella adiacente classe F: più della metà (54,1%) delle abitazioni residenziali sono in condizioni di grave inefficienza energetica. Di conseguenza, su uno stock di 35,3 milioni di abitazioni, ben 19,1 milioni sono in condizioni di bassa efficienza energetica. Si tratta di un intervento molto esteso, considerando che gli straordinari investimenti del Superbonus hanno consentito interventi su 122mila condomini e 359 mila edifici unifamiliari o indipendenti.

“Gli obiettivi di riduzione dei consumi del 16% al 2023 e il target di emissioni zero al 2050 – aggiunge Granelli – appaiono molto ambiziosi. Per raggiungerli le regole fiscali europee dovrebbero tenere conto degli interventi degli Stati per favorire l’efficienza energetica degli edifici, altrimenti un ciclo di politica fiscale restrittiva potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in chiave green. Ma ancor di più appare necessario un intervento europeo sullo schema di NextGenerationEU. In sostanza, un sistema di incentivi stabili nel tempo è necessario per dare certezza alle famiglie e alle imprese. Dobbiamo passare dall’era disordinata del superbonus a quella ordinata del ‘climabonus’. 

DL PNRR – Bene novità su governance, semplificazioni, Piano Transizione 5.0. No a patente a punti nei cantieri e sul lavoro

Le imprese artigiane esprimono un giudizio complessivamente positivo sul decreto Pnrr che consente di snellire le procedure e accelerare l’attuazione del piano. È quanto hanno indicato Confartigianato, Cna e Casartigiani in audizione lo scorso 12 marzo 2024 davanti alla Commissione Bilancio della Camera, mettendo in risalto le misure per una governance più efficiente anche con l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte delle amministrazioni.
Le tre Organizzazioni, inoltre, apprezzano il programma Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese artigiane, per incentivare gli investimenti in innovazione digitale e efficienza energetica, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. Confartigianato, Cna e Casartigiani sottolineano che “anche grazie all’entità delle risorse stanziate si potranno sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI” che negli ultimi anni sono rimaste escluse dai principali strumenti di agevolazione, tarati sulle imprese energivore o indirizzati sul fronte domestico/residenziale”.

“Ci aspettiamo che le misure di attuazione – rilevano le tre organizzazioni – garantiscano condizioni e procedure tali da non innalzare barriere di accesso penalizzanti per le piccole imprese”. In tale prospettiva “abbiamo sostenuto e apprezzato la scelta di non prevedere una soglia minima di investimento per accedere al credito d’imposta”. Positiva anche la possibilità che la riduzione dei consumi possa riguardare non solo l’intera unità produttiva ma anche il singolo processo sul quale si realizza l’investimento.

Confartigianato, Cna e Casartigiani invece valutano molto negativamente le norme sul tema della sicurezza e in materia di lavoro. Le imprese artigiane condividono l’esigenza di migliorare la qualificazione delle imprese che operano nei cantieri edili ma sono fortemente critiche verso la patente a punti, in primo luogo perché introduce ulteriori oneri a carico delle imprese e poi in quanto l’articolato normativo presenta numerose criticità. Inoltre non si comprende la disposizione secondo cui le imprese con qualificazione SOA non sono tenute al possesso della patente a punti. Infatti “la SOA ha la funzione di comprovare le capacità economiche e tecniche di un’impresa, ma non ha alcuna valenza in materia di sicurezza sul lavoro”.

Giudizio negativo anche sulla disposizione che ai lavoratori coinvolti nell’appalto e nel subappalto si applica il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo maggiormente applicato. Il criterio della maggiore applicazione non può essere elevato a strumento di certificazione di qualità.

Infine Confartigianato, Cna e Casartigiani esprimono particolare apprezzamento sulle semplificazioni a favore dell’impresa artigiana, anche se ogni Scia o comunicazione nascondono una serie di atti che impongono alle imprese costi elevati e tempi lunghi prima ancora di avviare la propria attività.

Confartigianato: ‘No a patente a crediti in edilizia. Sicurezza sul lavoro non si fa con burocrazia’

Confartigianato è contraria all’istituzione di una ‘patente a crediti’ in edilizia, misura annunciata lo scorso 26 febbraio 2024 dal Governo durante il confronto con le Parti Sociali, a cui ha partecipato il Presidente nazionale di ANAEPA Stefano Crestini.

Confartigianato la contesta, giudicandola un meccanismo farraginoso e pieno di incertezze e lacune applicative, destinata a non produrre alcun risultato positivo in termini di riduzione degli infortuni, mentre rischia di trasformarsi nell’ennesimo balzello burocratico sulle spalle degli imprenditori edili, in particolare le piccole imprese, che duplica oneri economici e adempimenti amministrativi rispetto a quelli già esistenti.

“La sicurezza sul lavoro – sottolinea Confartigianato – sta a cuore a noi imprenditori per primi e non si tutela con la burocrazia, ma con il rispetto di regole che devono essere chiare ed applicabili, con gli organismi paritetici tra Organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori, con la prevenzione e la formazione, con l’applicazione corretta dei contratti nazionali di lavoro del settore, attraverso l’associazionismo d’impresa che diffonde la cultura della legalità, incrociando le tante banche dati esistenti per porre in essere un efficace piano nazionale della prevenzione, con un sistema di ispezione sul lavoro rafforzato e senza inutili duplicazioni di competenze”.

“Il tema della sicurezza sul lavoro – aggiunge Paolo Panizza, Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Sondrio – è una priorità per noi piccoli imprenditori e per i nostri dipendenti, che ogni giorno viviamo attivamente il cantiere. Vogliamo garantirla con la prevenzione e con la formazione di tutti gli operatori, del datore di lavoro e dei lavoratori, non con l’eccesso di burocrazia, e con l’accanimento sanzionatorio. Per individuare le misure più utili a ridurre gli infortuni sul lavoro occorre avere piena conoscenza delle cause che determinano ogni evento e con un confronto costante tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, evitando l’errore di legiferare sotto l’impulso della pur comprensibile onda emotiva che segue ad un grave incidente sul lavoro”.

“La battaglia contro gli infortuni va combattuta senza ipocrisie e ideologismi, ma puntando in primo luogo sulla cultura della sicurezza, che va insegnata a partire dalla scuola e dalla famiglia, coinvolgendo i giovani che sono i nostri futuri colleghi e collaboratori.”

Crestini: “Sicurezza sul lavoro si fa con prevenzione, non con burocrazia”

“La sicurezza sul lavoro è una priorità per noi e per i nostri dipendenti. Vogliamo garantirla con la prevenzione e con la formazione del datore di lavoro e dei lavoratori, non con l’eccesso di burocrazia, e con l’accanimento sanzionatorio. Per individuare le misure più utili a ridurre gli infortuni sul lavoro occorre avere piena conoscenza delle cause che determinano ogni evento, evitando l’errore di legiferare sotto l’impulso della pur comprensibile onda emotiva che segue ad un grave incidente sul lavoro”.

Lo sottolinea il Presidente di Confartigianato Edilizia Stefano Crestini, in vista della riunione convocata dal Governo per lunedì 26 febbraio.

A giudizio di Crestini “per assicurare condizioni di sicurezza del lavoro bisogna puntare all’educazione ed alla prevenzione attraverso regole semplici, certe e chiare, procedure snelle ed efficaci, coinvolgimento degli organismi bilaterali rappresentativi delle parti sociali, sostegno mirato per gli investimenti delle piccole imprese e per la valorizzazione delle buone prassi”.

“La battaglia contro gli infortuni – sottolinea Crestini – va combattuta senza ipocrisie e ideologismi, ma puntando in primo luogo sulla cultura della sicurezza, che va insegnata a partire dalla scuola e dalla famiglia, coinvolgendo i giovani. E noi, a questo proposito, come Confartigianato stiamo facendo la nostra parte con numerose iniziative rivolte proprio ai ragazzi”.

Ascolta l’intervista di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio3

Ascolta le dichiarazioni di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio1

Ascolta le dichiarazioni di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio2

Il valore dei dati della bilateralità: Confartigianato alla Giornata nazionale della CNCE

“Il valore del dato e gli osservatori del sistema bilaterale delle costruzioni. Dalla cybersecurity all’analisi del mercato”: è il titolo della Giornata Nazionale della CNCE, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili costituita tra gli altri da ANAEPA Confartigianato Edilizia, che si è svolta il 15 febbraio 2024 a Roma.

L’evento rientra in un percorso di valorizzazione delle banche dati partendo da una riflessione sull’importanza del “dato” come elemento strategico per la gestione delle attività istituzionali delle Casse, ma anche per una puntuale e concreta conoscenza del mercato del lavoro e delle costruzioni. E’ stata un’occasione per proporre una originale analisi sull’andamento del settore delle costruzioni sulla base dei dati degli Osservatori che fanno capo al sistema bilaterale.

Nel corso dell’evento sono stati approfonditi alcuni temi collegati alla sicurezza e alla qualità dei dati, nonché al contributo della digitalizzazione per la conoscenza e la valorizzazione delle informazioni conservate presso la rete della Casse edili.

Alle relazioni è seguita una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti dei centri studi di ANCE, Banca d’Italia, Confartigianato e ISTAT, che si sono confrontati sul contributo offerto dalle banche dati alla conoscenza del mercato e della struttura delle costruzioni italiane.

Come ha evidenziato Enrico Quintavalle, Responsabile dell’Ufficio Studi di Confartigianato, “è fondamentale la valorizzazione dei dati della bilateralità, anche in chiave strategica, a vantaggio delle parti sociali e degli stakeholder, verso un percorso di necessaria integrazione degli osservatori CNCE e delle banche dati. Per i lavoratori delle micro e piccole imprese dell’edilizia, il welfare si sviluppa per il tramite della bilateralità, che offre servizi e iniziative in ambito della sicurezza e salute degli operatori. E’ necessario potenziare l’interoperabilità delle banche dati, quale risorsa per mappare e conoscere meglio il mondo delle costruzioni”.

In rappresentanza di ANAEPA Confartigianato Edilizia erano presenti il Segretario Nazionale, Daniela Scaccia, il Vice Presidente ANAEPA, Lovato e Marco Pantaleoni.

Piombo e diisocianati: l’UE fissa nuovi limiti per la sicurezza dei lavoratori

Il 7 febbraio 2024 il Parlamento UE ha adottato nuovi valori limite di esposizione per il piombo per la prima volta dopo quarant’anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati,  al fine di conseguire un maggiore livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si attende ora l’approvazione del Consiglio UE, prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e della successiva entrata in vigore.

Entrambe le sostanze vengono largamente utilizzate nelle ristrutturazioni edifici e secondo la Commissione, ogni anno circa 50.000-150.000 lavoratori sono esposti al piombo, e 4,2 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati.  L’esposizione al piombo, spiega il comunicato, può influenzare la fertilità delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue, mentre i diisocianati hanno effetti sulle vie respiratorie causando asma e reazioni allergiche.

Con la nuova normativa, già concordata con gli Stati membri e approvata con 589 voti favorevoli, 10 contrari e 40 astensioni, si stabilisce di proteggere in modo più efficace la salute dei lavoratori, abbassando i limiti di esposizione a tali sostanze.

Nel dettaglio, i nuovi limiti per il piombo, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni.

Per i diisocianati il limite di esposizione professionale viene fissato a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

Anaepa su Dl infrastrutture G7: “Trasparenza su selezione operatori”

La ratio del provvedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 è condivisibile, ma proprio in virtù della disciplina derogatoria al Codice dei Contratti introdotta, si auspica non sia compromesso il principio dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Questo è in sintesi il giudizio espresso da Confartigianato e CNA, nel corso dell’audizione informale, che si è tenuta ieri presso la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5.

In particolare, il Segretario di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ing. Daniela Scaccia, ha evidenziato come la straordinarietà e l’urgenza non debbano compromettere il principio di inclusività, nell’esecuzione dei lavori, anche delle micro e piccole imprese. Pertanto, andrebbero previste clausole che obblighino il commissario a valutare, in prima istanza, le imprese presenti sui territori oggetto degli affidamenti e, in relazione a queste, le relative maestranze impiegate, sia in termini di rispetto delle regole di tutela, sia di qualificazione delle stesse.

Inoltre, secondo le due Confederazioni, occorre garantire evidenza pubblica, in termini di pubblicità degli atti relativamente alla selezione degli operatori economici, al fine di garantire l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Appalti: aggiornamenti giurisprudenziali

In tema di affidamento diretto, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 503 del 15/01/2024 ha ricordato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”;

In tema di clausole sociali, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 807 del 25/01/2024, ha affermato che “deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto”.

Detta sentenza ha rilevato come la sopra richiamata interpretazione della clausola sociale sia “conforme ai principi nazionali ed eurounitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.  La clausola sociale di assorbimento opera nell’ipotesi di cessazione d’appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario. L’effetto della stessa è quello di condizionare la libertà economica e i principi dell’economia di mercato al fine di perseguire interessi socialmente rilevanti, come il diritto al lavoro. La Costituzione italiana esordisce affermando che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1), cui si accompagnano le disposizioni costituzionali che si occupano di lavoro, fra le quali gli artt. 35 e 36. D’altro canto, l’art. 41 Cost., norma base della Costituzione economica, sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata sia pur condizionandola a che essa non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o a danno della sicurezza, della libertà o della dignità umana (comma 2). Essa non riserva un’espressa attenzione alla concorrenza, con la conseguenza di renderla un riflesso del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale. L’esplicita menzione della concorrenza nel testo costituzionale si trova, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nell’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della “tutela della concorrenza” (art. 117 comma 2 lett. e). Ma è attraverso la normativa eurounitaria, che trova ingresso nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 11 Cost., che la concorrenza ha assunto il rilievo attualmente attribuitole. Nel contesto costituzionale si richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche. Già nella prospettiva costituzionale, nella quale la stessa norma chiave sulla libertà economica funzionalizza quest’ultima all’utilità sociale, la clausola sociale è ritenuta avente una portata elastica, condizionata al giudizio di compatibilità delle scelte organizzative degli operatori economici, così da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dell’attività imprenditoriale, appunto l’organizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse. Le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impediscono quindi di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantiteIn tale prospettiva la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con le prerogative di organizzazione imprenditoriale che costituiscono espressione di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.”.

Congruità manodopera: aggiornamento delle percentuali di incidenza OS

Il 30 gennaio 2024 le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un importante accordo relativo a nuove percentuali d’incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS.

Nel dettaglio, le nuove percentuali – ad integrazione della tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022 – sono le seguenti:

  • OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
  • OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
  • OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro – DNL venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

  • OS 21

Sottocategoria Jet grouting: 8%

Sottocategoria Palancole: 6%

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall’Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero nevele Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

  • OG 3: Sottocategoria sgombero neve: 6%.  

Le Parti hanno, infine, hanno concordato di richiedere al competente Ministero di prevedere la non applicazione della congruità negli appalti pubblici con valore al di sotto dei 3mila euro.

Siglato l’accordo per l’erogazione dell’ EVR per i lavoratori edili per l’anno 2024

In data 15 gennaio 2024 è stato siglato l’accordo territoriale tra le parti sociali, tra le quali Confartigianato Imprese Sondrio, per l’applicazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per i lavoratori dell’edilizia.

La prestazione, prevista dal contratto integrativo provinciale per l’edilizia, si applica sia ai dipendenti delle imprese artigiane sia ai dipendenti di quelle industriali. L’accordo quindi prevede, con decorrenza dalle paghe di gennaio 2024, l’erogazione dell’EVR con importi e modalità indicati nell’accordo stesso.


Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo dell’accordo.

Caro materiali: per I° e II° semestre 2022 nuova istruttoria contributi

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato con un comunicato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:

1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.

Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

Il MIT sottolinea che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

Detrazioni efficienza energetica: online portale ENEA per invio dati 2024

È operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia[1] con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86). Lo ha reso noto l’ENEA in un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale.

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l’1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito (26 gennaio 2024).

All’ENEA devono essere inviati:

  • attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)
  • attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti online sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Il servizio Virgilio, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

[1] Ai sensi dell’art. 6, c.1 g) del DM 6.08.2020 e dell’art.16 c.2-bis del DL. 63/2013 e s.m.i

Costituito Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile

Lo scorso 23 gennaio 2024 è stato costituito il Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (FNAPE), voluto dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative delle Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori del comparto edile (Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil).

Il Fondo è istituito per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

Il Fondo, alimentato dalle contribuzioni versate dalle imprese per il tramite delle Casse, sulla base delle aliquote stabilite al livello nazionale dalle Parti Sociali, è istituito presso la CNCE, che gestisce le procedure operative per la corretta erogazione della prestazione agli operai edili da parte delle singole Casse. Il Fondo Nazionale opera, quindi, in stretta collaborazione con le Casse che alimentano la Banca Dati APE per i requisiti alle prestazioni e che corrispondono ai lavoratori, alle scadenze stabilite, la prestazione attraverso il finanziamento riconosciuto dal Fondo nazionale stesso.

Virgilio Fagioli, Vicepresidente ANAEPA, è stato designato come componente del Cda del Fondo.

Imprese edili: riduzione contributiva dell’11,50% anche per il 2023

Pubblicato lo scorso 10 gennaio sul sito del ministero del Lavoro il decreto direttoriale 13 dicembre 2023 del medesimo Ministero, di concerto con il MEF, con il quale viene individuata la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili relativamente all’anno 2023 (art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995).

Si attendono ora le consuete istruzioni operative da parte dell’INPS per la fruizione dello sgravio.

Si ricorda che la riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assicurative dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per gli operai occupati con un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali.

Appalti pubblici tra digitalizzazione e semplificazioni

Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione – si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, dal quest’anno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L’ANAC informa di un’altra novità rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

Manovra 2024 e appalti pubblici: prorogata la disciplina di adeguamento prezzi

Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) approvata a fine 2023, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, il comma 304 dell’art. 1 della Manovra estende le disposizioni in materia di appalti pubblici recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti: in relazione ai lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 – compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro – lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente alla Legge di bilancio 2024 era al 31 dicembre 2023) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater, che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

“Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

Confartigianato sollecita un intervento immediato

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono i rappresentanti di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, gruppo di categoria presieduto da Paolo Panizza, che riprendono una nota della confederazione nazionale.

Non si è mai fermata, infatti, l’attività di Confartigianato di sollecito e sensibilizzazione nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – in base ai dati di Confartigianato – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri in tutta Italia. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia Sondrio accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo in quanto in ballo c’è il futuro prossimo di micro e piccole imprese e ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori.

Rischio sventato: no del Parlamento Ue ad allargamento della definizione di Pmi in Europa

A larga maggioranza (501 contrari, 120 favorevoli, 10 astenuti), il Parlamento europeo – in seduta plenaria – ha respinto la mozione per modificare la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE.

Da anni, infatti, Confartigianato fa fronte alle richieste da parte di diversi deputati di riaprire la discussione sul contenuto della definizione di micro, piccola e media impresa, che si basa sui seguenti indicatori: un numero di dipendenti fino a 250 occupati, nonché un fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro (in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro).

Il dibattito si è concentrato anche questa volta sulla categoria delle mid-cap, imprese quotate a media capitalizzazione, che secondo alcuni membri del Parlamento Europeo, in particolare i tedeschi, andrebbero incluse nella definizione di PMI.

Il testo respinto oggi dagli eurodeputati, facendo leva sulla necessità di adeguare al tasso di inflazione alcuni criteri previsti dalla Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio, aveva proprio l’obiettivo di realizzare l’inclusione delle mid-cap nella definizione di PMI della Raccomandazione 2003/361/CE.

In particolare, si prevedeva l’innalzamento del numero dei dipendenti – da 250 a 500. Inoltre, si chiedeva che tale aggiustamento non riguardasse solamente alcuni aspetti della legislazione (legata agli obblighi di bilanci e alla rendicontazione non finanziaria) ma dovesse assumere carattere generale.

Confartigianato Imprese ha immediatamente sottolineato a gran voce come ciò avrebbe creato un enorme danno competitivo per le (vere) micro e PMI. Il rischio reale era di includere imprese con risorse economiche e organizzative ben diverse da quelle per le quali la legislazione europea riserva regole specifiche. Tale inclusione avrebbe anche distolto risorse oggi dedicate alle PMI a favore di imprese di dimensione e capacità più grandi, soprattutto rispetto a imprese di micro-dimensione (più del 92%).

“Il voto di oggi – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – testimonia la condivisione della nostra posizione, da non confondere con un’ostinata difesa di un privilegio, di chiusura al mercato. Si tratta piuttosto della necessità di valorizzare un patrimonio – soprattutto italiano – che è l’impresa diffusa nel territorio, la quale contribuisce all’eccellenza del Made in Italy e che ha bisogno di una disciplina “proporzionalmente alleggerita” per le PMI”.

Prestazione energetica edifici: accordo sulla proposta di revisione della direttiva UE

Lo scorso 7 dicembre 2023 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

La direttiva riveduta stabilisce requisiti di prestazione energetica nuovi e più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati nell’UE e incoraggia gli Stati membri a ristrutturare il loro parco immobiliare.

La revisione mira principalmente a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050.

I due co-legislatori hanno raggiunto un accordo sull’articolo 9 bis sull’energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un’autorizzazione.

Secondo le prime informazioni, ogni Stato membro potrà adottare una propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, in risposta alle richieste di flessibilità per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere su quali edifici puntare e quali misure adottare.

Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme riviste prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò porterà a rinnovare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da questi obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, tra cui gli edifici storici, gli edifici agricoli o le case di vacanza. Inoltre:

  • Gli attestati di prestazione energetica (EPC) migliorati si baseranno su un modello comune dell’UE con criteri comuni.
  • Sono previste misure di finanziamento per incentivare e accompagnare le ristrutturazioni, rivolte in particolare ai clienti vulnerabili e agli edifici con le peggiori prestazioni, per combattere la povertà energetica e ridurre le bollette energetiche.
  • Gli Stati membri devono garantire garanzie per gli inquilini, per contribuire a contrastare il rischio di sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti dell’affitto in seguito a una ristrutturazione.

La revisione della direttiva EPBD contiene misure volte a migliorare sia la pianificazione strategica delle ristrutturazioni sia gli strumenti operativi per garantire tali ristrutturazioni, confermando al contempo l’abbandono graduale delle caldaie a combustibili fossili. In base alle disposizioni concordate, gli Stati membri devono:

  • stabilire piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (NBRP) con una strategia nazionale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio e affrontare gli ostacoli rimanenti, come il finanziamento, la formazione e l’attrazione di lavoratori più qualificati.
  • istituire schemi nazionali di passaporto per la ristrutturazione degli edifici (BRP) per guidare i proprietari degli edifici nelle loro ristrutturazioni graduali verso edifici a emissioni zero.
  • creare sportelli unici per i proprietari di case, le PMI e tutti gli attori della catena del valore della ristrutturazione, per ricevere supporto e orientamento dedicati e indipendenti.
  • cessare i sussidi per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva rivista introduce una chiara base giuridica che consente agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas serra, al tipo di combustibile utilizzato o alla quota minima di energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento.
  • stabilire misure specifiche per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo di eliminare completamente le caldaie alimentate da combustibili fossili entro il 2040.
  • considerare ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.

Per quanto riguarda l’ambizione confermata di rendere gli edifici a emissioni zero la norma per le nuove costruzioni, compresa l’installazione generalizzata di impianti a energia solare, sono state concordate le seguenti disposizioni:

  • Tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali dovranno avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, a partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri nuovi edifici, con la possibilità di esenzioni specifiche.
  • Gli Stati membri possono considerare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell’edificio, che comprende la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione.
  • Gli Stati membri devono garantire che i nuovi edifici siano predisposti per l’energia solare, ossia che siano in grado di ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sul tetto. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti, l’installazione dell’energia solare dovrà avvenire gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Tali disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’edificio.
  • Si ritiene che il potenziamento delle disposizioni in materia di precablaggio, punti di ricarica per i veicoli elettrici parcheggi per le biciclette renderà la mobilità sostenibile mainstream. Il precablaggio diventerà la norma per gli edifici nuovi e ristrutturati, facilitando così l’accesso alle infrastrutture di ricarica. Sono previsti anche requisiti più severi sul numero di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali.
  • Gli Stati membri dovranno inoltre eliminare gli ostacoli all’installazione di punti di ricarica, per garantire che il “diritto alla spina” (right to plug, in inglese) diventi una realtà. In generale, i punti di ricarica dovranno consentire la ricarica intelligente e, ove opportuno, la ricarica bidirezionale.

Le prossime tappe

L’accordo provvisorio raggiunto il 7 dicembre 2023 richiede un ulteriore lavoro tecnico prima dell’adozione formale da parte dei co-legislatori. La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento voterà il testo il 23 gennaio 2024. Una volta completato questo processo, sotto la prossima presidenza belga del Consiglio e quindi prima delle elezioni europee del maggio 2024, la nuova legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore come legge.

Superbonus – Confartigianato e Cna: “Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono Confartigianato e Cna che hanno più volte sollecitato, nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato e Cna, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – sostengono le due Confederazioni – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato e Cna, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

Il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo: “Ritengo che sia fondamentale essere uniti per sciogliere un nodo così importante per il settore dell’edilizia, con ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori”.

Preposto, Ministero del Lavoro: nomina sempre obbligatoria

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, in risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto.

In particolare è stato chiesto se:

  • l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

In premessa, la Commissione, richiamando l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ricorda che il preposto è “(una) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, si legge nell’interpello, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio: a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – si può prevedere che il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando poteri gerarchico – funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto, il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico.

“La risposta della Commissione è sostanzialmente in linea con quanto abbiamo da sempre sostenuto al riguardo” – ha commentato Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia. “La facoltà del datore di lavoro di ricoprire la figura del preposto, qualora ne ricorrano le condizioni, ne valorizza il ruolo, specialmente nelle imprese artigiane, dove lo stesso partecipa direttamente alle attività del cantiere,  trasmettendo buone pratiche e accorgimenti per lavorare in sicurezza”.

Appalti e affidamenti sotto-soglia: la circolare del MIT

Con la circolare del 20/11/2023, n. 298 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tornato a fornire chiarimenti sulle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L’articolo 50, in particolare prevede che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (definite all’art. 14 dello stesso Codice), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);

e) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Attraverso tali disposizioni, spiega il MIT, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il MIT precisa che viene fatta salva, al contempo,  la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Al riguardo nella circolare si ribadisce che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma quindi che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

– del principio del risultato;

– degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;

– dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Il Ministero conclude confermando che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

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