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Tag: Ingrediente primario

Origine ingrediente primario degli alimenti, pubblicato il Regolamento 775/2018

La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento 775/2018 dedicato all’origine dell’ingrediente primario di un alimento. Dal  1 aprile 2020 trasparenza e chiarezza  solo per alcuni prodotti. 

Foto Great Italian Food Trade

Lo scorso 29 maggio è stato pubblicato il  Regolamento 775/2018, recante modalità di applicazione dell’Articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento 1169/2011.

Il poco atteso e molto temuto Regolamento 775/2018 doveva essere pubblicato entro il 13 dicembre 2013. Tuttavia la norma ha visto  la luce solo ora con quasi cinque anni di ritardo per le ragioni già esposte.

A partire dal 1 aprile 2020, ai sensi del Regolamento 775/2018  l’origine dell’ingrediente primario dovrà essere fornita se diversa da quella indicata per l’alimento di cui fa parte.

Come indicare l’origine dell’ingrediente primario?

a)  con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

I)  «UE», «non UE» o «UE e non UE» 

II)  una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; 

III)  la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; 

IV)  uno o più Stati membri o paesi terzi;

V)  una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

VI)  il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b)  oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’ a­limento)» . Possibili altre frasi di uguale tenore comprensibili per il consumatore.

Esenzioni

 

Il Regolamento 775/2018 non si applicherà  a tutti gli alimenti prodotti o commercializzati in Europa. Ignorate  le richieste  di Confartigianato Alimentazione  e di moltissime altre associazioni  di tutti i paesi europei.

Il regolamento 775/2018  riconosce che le indicazioni di origine di un alimento   parte  di IGP o marchi d’impresa o tutelate da accordi di scambio internazionali rientrino nell’ambito di applicazione dell’Articolo 26.3.

Tuttavia  per queste tipologie di prodotti la Commissione resta “in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26 paragrafo 3“.

Un modo come un altro  per dire addio a trasparenza e correttezza delle informazioni al consumatore su tutti gli alimenti per i quali è facile  che l’alimento e l’ingrediente primario  abbiano origine diversa.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Categorie e Mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it). 

 

 

 

Origine dell’ingrediente primario in etichetta? Tutti o nessuno

Dopo oltre quattro anni di attesa è stata pubblicata la bozza del Regolamento relativo all’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine dell’ingrediente primario. Confartigianato Imprese Sondrio attiva per tutelare gli interessi delle Aziende (e dei Consumatori).

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Lo scorso 4 gennaio è stata pubblicata la bozza del Regolamento che obbligherà le aziende ad indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario di un alimento.

L’obbligo si riferisce – o riferirà una volta pubblicato il Regolamento – a quegli alimenti che nel proprio nome richiamano un territorio ma.. hanno un ingrediente primario che proviene da un’altra parte del mondo.

Bene! Sembrerebbe questo il caso di essere soddisfatti.  Infatti Confartigianato Imprese Sondrio ha fatto molto per formare ed adeguare le aziende associate alle esigenze informative  dei consumatori più attenti e agli obblighi imposti dalla normativa Europea e Nazionale. Spesso l’associazione ha precorso i tempi proprio sull’etichettatura degli alimenti.

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Origine ingrediente primario? da qualche parte nel Pianeta terra. foto www.gruppomaurizi.it

E invece, purtroppo, si devono rimandare i festeggiamenti attesi quasi cinque anni per almeno due motivi.

Innanzitutto per il fatto che l’articolo, 1 paragrafo 2, del Regolamento stabilisce che la legge non è uguale per tutti.  Le aziende devono fornire informazioni al consumatore solo in alcuni casi e in molti altri no.

Infatti, stando al testo così come è, tutti i prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP), tutti i prodotti con un marchio privato registrato e tutti i prodotti oggetto di accordi internazionali sono esentati dal presentare obbligatoriamente in etichetta l’origine dell’ingrediente primario. L’obbligo, facile da enunciare ma molto oneroso nella sua attuazione pratica, scatterebbe quindi solo per le aziende che producono alimenti senza IGP- ad esempio un salume o una pasta di grano saraceno senza indicazione geografica protetta- , senza marchi privati registrati e senza accordi internazionali.

Come se le aziende che producono tali alimenti privi di marchi o protezioni non avessero alcun onere nell’applicazione concreta dell’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origine degli alimenti.

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Non è difficile inventare marchi privati ingannevoli. Foto Tratta da Articolo pubblicato da Great Italian Food Trade (www.greatitalianfoodtrade.it)

Confartigianato Imprese Sondrio si è quindi mossa subito inviando richiesta formale alla sede Nazionale di presentare entro i termini previsti una propria proposta di modifica del Regolamento, tesa a porre regole uguali per tutti.

In secondo luogo la bozza di Regolamento in essere pare nascere sotto una cattiva stella.

Infatti si può intuire leggendo le più autorevoli fonti  quali Great Italian Food Trade , che la Commissione Europea ha messo mano ora e non prima  al Regolamento che doveva entrare in vigore il 13 dicembre 2013 in risposta ad una sollecitazione ufficiale di Food and Drink Europe. La Lobby delle industrie alimentari europee  ha  infatti presentato un reclamo ufficiale contro l’Italia ( Reclamo FDE) per la pubblicazione avvenuta la scorsa estate e lo scorso autunno dei famosi Decreti Interministeriali  sull’origine del  grano per la pasta (Testo in GU), del riso (Testo in GU) e del pomodoro.

I decreti del MIPAAF e del MISE non fanno distinzioni di sorta e obbligano in egual modo TUTTE  le aziende italiane  (e solo loro)  fino a che il Parlamento e il Consiglio Europeo non pubblicheranno il regolamento europeo sul tema dell’origine dell’ingrediente per ora solo in bozza.

Ora, il reclamo ufficiale di cui sopra è datato  12 dicembre 2017   e il 4 gennaio 2018 la Commissione ha pubblicato una bozza di regolamento di cui tutti -Commissione in primis, evidentemente –avevano perso memoria.

Tale regolamento, che quando verrà pubblicato cancellerà anche eventuali norme italiane discordanti, pare esenti da qualsiasi obbligo d’inserimento in etichetta quei prodotti (e quelle aziende, evidentemente) che più di altri presentano una distanza notevole tra origine dell’alimento e origine dell’ingrediente primario.

Per tutti questi prodotti, che ognuno conosce e può consumare, pare sufficiente una sola indicazione per l’ingrediente primario: Origine Pianeta Terra.

Ma non è ancora detta l’ultima parola.

Per informazioni contattare l’Ufficio Categorie e Mercato, referente Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it)

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