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Tag: sconto in fattura

Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 un decreto-legge che introduce nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

L’intervento – si legge nel comunicato del Governo – si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:

  • sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), dell’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito; con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili con un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione. E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione; ciò è possibile consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. L’auspicio è che vengano avviate quanto prima delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

Bonus fiscali, informazioni operative per serramentisti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto prezzi vidimato dal MITE lo scorso 14 febbraio – e da allora sparito dai radar -, Confartigianato Imprese Sondrio organizza un nuovo webinar di approfondimento per serramentisti dedicato ai bonus fiscali.

L’evento si svolgerà venerdì 1 aprile dalle ore 18:00 alle 20:00 e fornirà risposte ai quesiti su eco-superbonus, bonus casa, bonus sicurezza, cessione del credito, sconto in fattura, prezziari di riferimento.

Che fine ha fatto il nuovo decreto prezzi?

La prima domanda che il serramentista si pone è: “Che fine ha fatto il nuovo decreto prezzi?”

Se è parlato con timore e tremore per molto tempo, dato che l’ipotesi più accreditata era che contenesse massimali un po’ più alti ma onnicomprensivi.

Il 15 febbraio, finalmente, la stampa specializzata riuscì a dare ampio risalto alla bozza vidimata dal MITE.

Gli interessati scoprirono che grazie a Confartigianato Imprese e a tutti gli operatori di settore i massimali al mq non erano onnicomprensivi ma restavano escluse IVA, spese professionali, posa in opera.

Non solo, ma il testo vidimato prevedeva un’incremento di almeno il 20 % delle voci di spesa rispetto ai limiti già vigenti per l’Ecobonus (rif. D.M. 6 agosto 2020 Decreto Requisiti Tecnici); ciò, soprattutto, in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Da allora serramentisti e falegnamerie sono in attesa della comparsa in Gazzetta Ufficiale del testo vidimato che, comunque, lascia aperti non pochi quesiti. Uno tra tutti: il nuovo prezziario si applicherà a tutti i bonus, compreso il bonus casa oppure ci sono delle eccezioni?

Proroghe, conferme e novità nei bonus fiscali

Oltre ai contenuti e alla data di pubblicazione del decreto prezzi, molti sono gli argomenti di interesse per il serramentista che già da luglio 2021 ha capito come far fronte all’incremento dei prezzi di materie prime ed energia.

Eccone alcuni, che verranno affrontati nel webinar dall’esperta Manuela Micheletti:

  • Proroga superbonus 110% con scadenze differenziate
  • Proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizia
  • Proroghe e limitazioni allo sconto in fattura e cessione del credito
  • Abrogazione del DL Antifrodi ma non dei suoi effetti
  • Estensione, con esclusioni, dell’obbligo del visto di conformità per detrazioni fiscali diverse dal superbonus 110% e per crediti maturati da superbonus non ceduti.
  • Procedure operative per le commesse con pagamenti post 12/11/2021
  • Obblighi per bonus ordinari nei casi di detrazione diretta e cessione del credito.

Informazioni:

Ufficio Categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)

Articolo 10 Decreto Crescita: va abrogato

Confartigianato e Associazioni di Categoria del mondo dell’artigianato hanno chiesto l’abrogazione dell’articolo 10.

Si è svolta ieri  l’audizione presso la 10^ Commissione del Senato sulle ricadute sulle filiere produttive dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici .

Al centro dall’audizione gli impatti dell’Articolo 10 del Decreto Crescita.

In tale sede Confartiginato Imprese – unitamente ad altre associazioni di categoria – ha  espresso forte preoccupazione per la ricaduta negativa dell’articolo 10, chiedendone espressamente l’abrogazione.

Confartigianato Imprese ha  motivato la sua posizione soffermandosi soprattutto su tre criticità poste in essere dalla norma (cfr circolare 1113):

Distorsione del mercato

Lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese. Favoriti i grandi gruppi e le multiutility.

Mancato incontro tra domanda e offerta

Rischio di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta generando un problema di liquidità non facilmente superabile.

La prevista cessione del credito ai fornitori rischia di essere impraticabile poiché nessuno si accollerà il credito, gli oneri finanziari e i relativi rischi. 

Aumento dei prezzi al consumo

Per permettere l’assorbimento della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti vi sarà una lievitazione del prezzo finale del prodotto. Lo Stato concede ai cittadini 10 anni di dilazione delle detrazioni, mentre impone alle imprese private di praticare lo sconto immediato.

Altra grave conseguenza dell’applicazione della norma sarà che le imprese rinunceranno ad assumere nuovi lavori.

Con il perdurare dell’Articolo 10 del decreto crescita, la domanda potrà essere soddisfatta solo dai grandi player a scapito delle numerosissime aziende di ridotte dimensioni.

Conclusioni

In conclusione del position paper a firma di Confartiginato Imprese, le associazioni ribadiscono quanto già diffusamente dichiarato ufficialmente in questi mesi e cioè che la norma va abrogata.

L’abrogazione [ndr] è l’unica strada utile a riportare in equilibrio un sistema incentivante che ha rappresentato lo strumento più efficace di sostegno alla riqualificazione energetica e all’adeguamento antisismico degli edifici e che, con questa modifica, rischia di mettere in crisi migliaia di PMI nel settore delle costruzioni, dell’installazione impianti e del serramento.

Conclusione, quella alla quale è giunta Confartigianato Imprese che trova ampio accordo anche tra le aziende artigiane associate a Confartigianato Imprese Sondrio.

Impiantisti, serramentisti ed ESCO al seminario articolo 10 e sconto in fattura

Serramentisti e Impiantisti partecipanti al seminario Articolo 10 e sconto in fattura, tenutosi il 17 settembre, hanno auspicato che l’azione di lobby di Confartiginato Imprese Proseguisse fino all’Abrogazione dell’articolo 10.

Alla domanda “Cosa pensi delle azioni di lobby di Confartigianato Imprese?”, il 96% dei partecipanti ha risposto che Confartigianato deve continuare fino all’abrogazione.

Approfondimenti

Documento depositato in 10 Commissione da Confartigianato

Documento depositato da Federesco

Slides e materiali Seminario articolo 10 e sconto in fattura (17 settembre 2019)

Articolo 10 e sconto in fattura, l’opinione dei partecipanti al seminario

Sconto in fattura, come applicarlo correttamente

Martedì 17 settembre, ore 18:30, seminario formativo per aziende artigiane sullo sconto in fattura. Iscrizioni on line

Il 31 luglio, con inaspettata velocità, l’Agenzia dell’Entrate ha pubblicato il provvedimento che spiega le modalità di attuazione dello “sconto in fattura” negli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Il documento atteso con timore dal mondo dei serramenti, è stato preceduto da un acceso dibattito che ha coinvolto associazioni, stampa di settore, esperti.

Restano ancora da risolvere molti quesiti circa la concreta applicazione della norma vigente:

  • Chi e come può optare per lo sconto in fattura?
  • L’azienda che effettua un intervento deve o può concedere lo sconto?
  • Come avviene il recupero del credito d’imposta?
  • A chi può essere ceduto il credito di imposta?
  • Come avviene la cessione del credito?
  • Quali i controlli e le sanzioni previste?
  • Restano valide le preesistenti normative relative alla cessione del credito?

Iscrizioni

Il seminario è promosso da Confartigianato imprese Sondrio su proposta della Categoria Legno a tutte le aziende associate che realizzano interventi di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico di edifici.

Relatori:

Il seminario sarà curato dalle dottoresse Laura Vitali e Anna Vitali dello Studio Commercialisti Vitali e dallIngegner Giovanni Tisi.

Nella seconda Parte l’intervento della dottoressa Annalisa Ferrazzi: Losconto in fattura, come renderlo un’opportunità. La Proposta di Harley & dikkinson

Informazioni:

Ufficio Categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (347.3698217) pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it

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