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Tag: Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006. In particolare, tali condizioni prevedono che:

  1. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  3. l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Terre e rocce da scavo: semplificazioni in arrivo con Decreto PNRR 3

Il 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, cd. PNRR 3, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Nel provvedimento sono contenute anche alcune novità in materia ambientale che riguardano la razionalizzazione e semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture previste.

Nel dettaglio, l’articolo 48 la delega il ministero dell’Ambiente ad adottare, entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 13/2023 e, dunque, entro la fine di ottobre 2023, un decreto decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il decreto dispone altresì l’abrogazione dell’attuale Dpr 120/2017 dalla data di entrata in vigore del futuro Dm.

Il Regolamento dovrà, nello specifico, fare riferimento:

  • a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi  dell’articolo 184-bis del TU Ambiente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera  c) del TU Ambiente, di esclusione dalla  disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
  • c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  • d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Non da ultimo dovranno essere assicurati “adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria” e garantiti controlli efficaci.

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